SICUREZZA ANTINCENDIO NEI CONDOMINI DM 25 GENNAIO 2019
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Il 6 maggio del 2019 è entrato in vigore il decreto 25 gennaio 2019 che modifica e integra il decreto n.246/1987 concernente le norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.
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Il dm 246/1987, e quindi anche il nuovo D.M. del 2019 che lo integra e lo modifica, riguardano solo gli edifici di civile abitazione con altezza antincendi superiore ai 12 metri.
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Sicurezza delle facciate
Le disposizioni relative alla sicurezza delle facciate contenute nel decreto 25 gennaio 2019, in vigore dal 6 maggio 2019, riguardano solo edifici di nuova costruzione e quelli esistenti che siano oggetto di interventi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate.

Gli obbiettivi sono:
- limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all'interno dell'edificio
- limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna
- evitare o limitare, in caso d'incendio, la caduta di parti di facciata
Gestione della sicurezza antincendio
Di maggiore interesse per gli amministratori, in quanto riguarda tutti i condomìni esistenti e con altezza antincendi maggiore o uguale a 12 metri (la stragrande maggioranza), è la gestione della sicurezza antincendio.
La prima scadenza è il 6 maggio 2020. Entro tale data, per tutti i condomìni con altezza antincendi ≥ 12 metri, l’amministratore dovrà far predisporre un piano di Gestione della Sicurezza Antincendio.
Esso consiste in misure calibrate in funzione dell’altezza degli edifici: obblighi più severi per gli edifici più alti, misure più semplici per gli edifici più bassi (fino a 24 metri).
In sintesi, è necessario individuare i comportamenti e le azioni corrette da tenere non solo in caso di emergenza, ma anche quotidianamente, per non alterare le condizioni di sicurezza. Tutti gli occupanti dovranno conoscere tali azioni e, all’occorrenza, essere in grado di applicarle.
Compiti a carico del responsabile dell’attività:
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identifica le misure da attuare in caso di incendio e fornisce informazioni, divieti e precauzioni agli occupanti, da osservare sia in condizioni ordinarie che in condizioni di emergenza
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espone le informazioni riguardanti divieti, precauzioni da osservare, etc. nonché le istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio
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espone informazioni da fornire ai VV.F. per consentire un efficace soccorso
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mantiene in efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione
CONDOMINISICURI IN OTTEMPERANZA ALLA NORMATIVA, PER EDIFICI OLTRE I 12 M. ESEGUE SOPRALLUOGO E DISPONE:
- Prescrizioni e divieti da osservare ai fini della prevenzione incendi
- Planimetria di evacuazione e individuazione dei principali sistemi e impianti critici in caso di incendio
- Istruzioni per la corretta chiamata di emergenza ai VV.F. e le azioni corrette da attuare in caso di emergenza
- Informazioni da fornire ai VV.F. per consentire un efficace soccorso
- Registro antincendio per la corretta gestione delle attivita’ di controllo e manutenzione dei sistemi e dispositivi connessi all’emergenza incendio (estintori, idranti, porte rei, uscite di sicurezza, ecc.)
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