SICUREZZA CONDOMINIO SENZA DIPENDENTI

Sicurezza Condominio senza dipendenti Il D.Lgs n. 81/08 (testo unico sulla sicurezza) impone espressamente di redigere in forma scritta il DVR (art.17. Documento di Valutazione dei Rischi) e il DUVRI (art.26. Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze) solo nel caso in cui l’amministratore sia datore di lavoro, ovvero in presenza di lavoratore dipendente nel condominio.
Ciò premesso però è vero anche che, quando in un condominio non sono presenti dei lavoratori dipendenti ma sono presenti lavoratori autonomi o ditte con lavoro in appalto, questi comunque si definiscono “lavoratori” (come da art.2 D.Lgs 81/08), il condominio diventa comunque “luogo di lavoro” (come definito all’Art. 62 del D.Lgs 81/08) e l’amministratore e il condominio diventano “committenti”.

In tale situazione, in base alle disposizioni generali dell’art.15 comma 1 del D.Lgs. 81/08, è prevista tra gli obblighi la valutazione dei rischi del luogo di lavoro, quindi del condominio nel quale le attività lavorative vengono svolte.

Il testo unico sulla sicurezza non obbliga che tale valutazione debba essere necessariamente prodotta in forma scritta, ma attenzione!
I chiarimenti del Ministero del Lavoro del 19 aprile 2010 specificano che l'informazione debba essere realizzata tenendo conto delle specificità di ogni singola posizione lavorativa e con modalità che permettano alla norma di perseguire il suo scopo (la sicurezza sul luogo di lavoro).
L’obbiettivo della sicurezza può essere raggiunto attraverso la semplice forma verbale di comunicazione dei rischi solo nei casi in cui il proprietario/committente sia presente in loco per segnalare eventuali criticità e pericoli (es. caso in cui un lavoratore esegua un lavoro presso un appartamento), condizione impossibile da conseguire per un amministratore per i condomini da egli amministrati.

Totalmente in linea con quanto appena asserito è inoltre la posizione della Cassazione che distingue tra ciò che è necessario e ciò che è opportuno. Se per l’amministratore non vi è un obbligo per la redazione scritta del DVR, in caso di infortunio, è fondamentale in fase difensiva avere redatto tale documento.

L’amministratore committente deve informare lavoratori e ditte appaltatrici dei rischi e dei pericoli presenti nel condominio. La comunicazione verbale ovviamente non lascia traccia dell’avvenuta comunicazione e l’incidente diventa la prova che tale comunicazione non sia stata mai prodotta.

L’ARC (ANALISI RISCHI NEL CONDOMINIO), documento offerto dalla Ea Srl, è uno strumento che consente di ovviare totalmente a tale problematica e inoltre permette all’Amministratore di avere a disposizione uno strumento utile in assemblea per riuscire a programmare gli interventi di adeguamento normativo necessari.

Si fa inoltre notare che, sempre più frequentemente, le assicurazioni verificano la conformità dei luoghi prima di liquidare eventuali danni. L’ARC, istituendo un percorso di adeguamento del condominio anche dal punto di vista “documentale”, esclude la possibilità di sgradevoli sorprese anche in tal senso.

Da sottolineare in ultimo, ma non per importanza, che in tal modo il condominio diventa un luogo molto più sicuro anche per i condòmini e chiunque lo frequenti.



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